Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinct, dismissing the appeal filed by the tax agency against the regional court's judgment. The lower court had found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 tax decree automatically extinguished the litigation without a formal denial. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural extinction, ruling that the statutory mechanism for terminating the case took precedence over the parties' subsequent requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, d.l. n. 13/2023; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a case is extinguished by operation of law due to the automatic termination of proceedings via a statutory list, the litigation ends definitively and the parties cannot request a hearing to revive the action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.36853/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOL TARENTI SRL, rappresentato e difeso dall’ avvocato MARINI GIUSEPPE e ANDREA STICCHI DAMIANI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n.223/ 03/ 2018 depositata il 14/05/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 02/07/2024