Cassation court nullifies tax court judgment for handling unrelated proceedings violating procedural autonomy principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted Castelli's appeal against a Second Instance Tax Court judgment, ruling it null due to procedural irregularities. Castelli argued the lower court incorrectly addressed a distinct case involving different subjects and tax issues than the original proceedings. The Court agreed, finding the judgment violated the principle of procedural autonomy by adjudicating unrelated matters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 36 of D.Lgs. 31/12/1992, n. 546: A tax court judgment is null if it adjudicates a controversy involving different subjects, acts, or legal issues than those originally contested, violating the principle of procedural autonomy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21706/2023 R.G. proposto da : CASTELLI SPA GIA' BOOST SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO (DYLFNC45E04H501K), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIANCATO PIETRO ANTONIO (BNCPRN60T09F205X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- e contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 4501/ 25/ 22 depositata i l 18/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 4501/25/22 del 18/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 159/01/20 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Boost s.p.a. (oggi Castelli s.p.a., di seguito Castelli) nei confronti di quattro avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relative agli anni d’imposta 2014 - 2017, concernenti operazioni oggettivamente inesistenti. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di AE, facendo riferimento alla società Euwatt Puglia s.r.l., a cartelle di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 relative agli anni d’imposta 2014 e 2015, nonché alla detassazione concernente la legge cd.
“Tremonti Ambiente”. 2.Avverso la sentenza di appello Castelli proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.AE si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso, Castelli deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente nullità della sentenza impugnata, atteso che la stessa, al di là della correttezza dell’intestazione, riguarda altro procedimento. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Come ampiamente dimostrato da parte ricorrente, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, la sentenza impugnata riguarda effettivamente altra controversia, involgendo soggetti, atti impositivi e questioni di fatto e di diritto del tutto diverse da quelle affrontate in primo grado, con conseguente nullità della stessa. 2.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le