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Ordinanza Interlocutoria — n. 18311/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal and remands case for joint handling of related tax debt proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18311/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Antonio Martino against a second-instance tax court judgment. The court determined that the tax debt owed by the company Loas Italia s.r.l., of which Martino is a shareholder, serves as the prerequisite for his personal liability claim. Consequently, the proceedings were remanded to a new docket to be handled jointly with a separate, connected case involving the same company.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; Art. 380 ter cod. proc. civ.: When a tax liability of a company constitutes the prerequisite for a shareholder's personal liability, the courts must join related proceedings to ensure a unified assessment of the debt.

Parole chiave

Generato dall'IA
shareholder liability tax debt prerequisite joint proceedings remand to new docket connected cases tax administration appeal Corte di Cassazione debito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
2.Avverso la sentenza di appello Antonio Martino proponeva ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) resisteva in giudizio con controricorso.
Art. 380 ter cod. proc. civ.
2.Avverso la sentenza di appello Antonio Martino proponeva ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19749/2023 R.G. proposto da : MARTINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PISANA 13, presso lo studio dell’avvocato D'AMICO ROBERTO (DMCRRT57S29H501N),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE GIUST. TRIB. II GRADO DEL LAZIO n. 922/01/23depositata il 22/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 609/06/23 del 19/07/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2) respingeva l’appello proposto da Antonio Martino avverso la sentenza n. 405/02/20 della Commissione tributaria provinciale di Latina (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di intimazione e di cinque cartelle di pagamento da esso recate. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, con l’atto impugnato venivano richiesti tributi dovuti dal contribuente quale socio di Loas Italia s.r.l. 2.Avverso la sentenza di appello Antonio Martino proponeva ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) resisteva in giudizio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente rilevato che pende davanti a questa Corte altra controversia connessa, concernente Loas Italia s.r.l. (R.G. n. 25978/2022), della quale l’odierno ricorrente è socio. 1.1.Orbene, l’accertamento del debito tributario di Loas Italia s.r.l. costituisce il presupposto della pretesa nei confronti del socio Antonio Martino, sicché appare opportuna la trattazione congiunta dei due ricorsi. 2.Il presente procedimento va, dunque, rinviato a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il procedimento R.G. n. 25978/2022.

P.Q.M.

La Corte rinvia la cau