Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a procedural listing by the tax authority. The lower court ruled that the case ended under Article 1 of Law No. 197/2022, which mandates automatic extinction when a dispute is listed for resolution. Consequently, the Supreme Court upheld this decision, confirming that the procedural act terminated the legal proceedings without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022; The listing of a tax dispute in the prescribed register automatically extinguishes the litigation, terminating the procedural relationship between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17070/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CORRADI LELLA, CAMPI STEFANO e GIU.DI. SRL, rappresentati e difesa dal Dr. PAOLO FAVA e dall’avvocato FRANCESCO SILIPO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia-Romagna n. 220/10/2023 depositata il 10/02/2023, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC