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Decreto — n. 18251/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 18251/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the tax authority failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The tax agency, acting as the appellant, did not respond to the court's proposal for case definition, while the taxpayers argued for a review of the administrative decision. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period of 40 days following the court's proposal for case definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit 40 days case definition proposal extinction of proceedings tax authority litigation code of civil procedure legal costs allocation correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
ROMA n.5690/2022 depositata il 07/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
ROMA n.5690/2022 depositata il 07/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12375/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ZANNINI FERRUCCIO, GIACOMINI LOREDANA, ZANNINI MARCELLO, ZANNINI CECILIA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GORIZIA 51B, presso lo studio dell’avvocato ZANNINI FERRUCCIO (ZNNFRC48R04H501V) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANNINI MARCELLO (ZNNMCL55L31H501Z) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n.5690/2022 depositata il 07/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.