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Decreto — n. 18250/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 18250/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, Petese Maria Franca, had not responded to the procedural proposal, while the opposing parties, Creset and the Municipality of Brindisi, contended that the silence constituted a waiver of rights. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to rule that the appeal was deemed renounced and the proceedings terminated.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of definition within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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procedural extinction deemed renunciation proposal of definition forty day period cassation appeal dismissal correzione di errore materiale spese di ripristino risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
LECCEn.3667/2022depositata il 30/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
LECCEn.3667/2022depositata il 30/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10978/2023 R.G. proposto da : PETESE MARIA FRANCA, elettivamente domiciliato in SAN VITO DEI NORMANNI VIA ANNIBALE DE LEO N. 20, presso lo studio dell’avvocato MUSA DONATO (MSUDNT54C15I396N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 186, presso lo studio dell’avvocato MARIANI SABRINA (MRNSRN70C60H501N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASSANO NICOLETTA DANIELA (CSSNLT72R58E223K) -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI BRINDISI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 186, presso lo studio dell’avvocato MARIANI SABRINA (MRNSRN70C60H501N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASSANO NICOLETTA DANIELA (CSSNLT72R58E223K) -controricorrente- nonchè contro ABACO SPA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LECCEn.3667/2022depositata il 30/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna controricorrente, in Euro 7 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari Avv.ti Sabrina Mariani e Nicoletta Dan