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Decreto — n. 18247/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to formal listing of case closure under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 18247/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the formal listing of the case's closure in the relevant judicial registry. The Agency of Revenue argued that the inclusion of the case in the closure list, pursuant to the new law, confirmed the regular termination of proceedings without any pending objections. The court ruled that this procedural act legally extinguished the process, leaving only the option for parties to request a hearing under specific conditions.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The formal listing of a case's closure in the designated registry constitutes a definitive extinction of the judicial process, barring further proceedings unless a hearing is specifically requested.

Parole chiave

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judicial extinction tax litigation closure procedural listing case termination judicial registry assistenza amministrativa fiscale tempestività tributaria contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023
LOMBARDIA n.2572/ 08/ 2021 depositata il 06/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29556/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro TOCCHIO SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, ALNIC SRL, rappresentate e difese dall’avvocato CAVASOLA PIETRO, unitamente agli avvocati SAPPA RICCARDO, SANVITO MATTEO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.2572/ 08/ 2021 depositata il 06/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; tenuto conto altresì dell’istanza di cessata materia del contendere formalizzata dall’Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL