Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil lawsuit extinguished following the procedural listing of the case under the new tax law. The plaintiff, Mignano Giuseppe, challenged the tax agency's decision regarding the extinction of the proceedings, while the agency argued the case was properly closed by statutory listing. The court ruled that the listing under the specified article confirmed the regular definition of the dispute, thereby extinguishing the process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a case in the prescribed register constitutes the regular definition of the dispute and results in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24674/2021 R.G. proposto da: MIGNANO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avv. SORRENTINO PAOLO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. NAPOLI, n. 1609/25/2021, depositata il 22/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL