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Decreto — n. 18190/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares civil procedure extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 18190/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following the automatic termination of the case under specific provisions of the 2022 tax law. The appellant, Orano' Stefano, challenged a Supreme Court judgment regarding an imposable act listed in a new registry designed to expedite extinction proceedings. The court ruled that the procedural extinction was legally effective and binding, leaving any costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The procedure is automatically extinguished upon the inclusion of the case in the registry of extinct judgments, unless parties request a hearing under Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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procedural extinction tax law provisions automatic termination civil procedure code registry of judgments costs allocation supreme court ruling tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15586/2020 R.G. proposto da : ORFANO' STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLI PAOLO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENELRALE DELLO STATO avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.25983/05/2019 depositata il 15/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 01/07/2024