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Decreto — n. 18188/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished by automatic statute of limitations under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 18188/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic expiration of the litigation period under the new tax law. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, leaving no pending denial. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, shifting procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a dispute is automatically extinguished by statutory time limits without a formal denial, the litigation process terminates and costs remain with the advancing party.

Parole chiave

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automatic extinction statute of limitations tax procedure law litigation costs procedural termination procedura giudiziaria tributaria diritti del contribuente sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.682/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GASPARRO CORRADO,rappresentato e difeso dall'avvocato RIVOSECCHI MIRCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIAn.633/02/ 2020 depositata il 14/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 01/07/2024 Il