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Decreto — n. 18185/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to administrative listing under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 18185/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinct following the tax authority's formal listing of the case in a specific administrative register. The tax agency argued that this listing, mandated by the new tax law, confirmed the regular conclusion of the dispute and the absence of any denial of the tax assessment. Consequently, the court ruled that the procedural extinction was automatic under the cited statutory provisions, leaving the parties unable to continue the litigation without a specific request for a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a case in the administrative register for tax assessment extinction automatically terminates the civil proceedings unless the parties explicitly request a hearing to be fixed.

Parole chiave

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procedural extinction tax law provisions administrative listing civil procedure code automatic termination tax assessment dispute judicial regularity procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24428/2021 R.G. proposto da : PARONZINI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato AZZINI YLENIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIAn.749/122021 depositata il 23/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 21/06/2024