Civil procedure: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil process extinguished following the automatic termination of the tax dispute under specific legislative provisions. The lower court found that the insertion of the case into a statutory list documented the regular conclusion of the controversy, thereby satisfying the conditions for extinction without a formal denial. Consequently, the court ruled that the proceedings ended by operation of law, leaving the burden of advanced costs on the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the inclusion of the case in the statutory list documenting the regular conclusion of the controversy, unless parties request a hearing under Art. 391 cod. proc. civ.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4596/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VIANI GIUSEPPE, rappresentatoe difeso dall’ avvocato SANTACROCE BENEDETTO, unitamente all'avvocato FRUSCIONE ALESSANDRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.55/ 26/ 2013 depositata il 15/07/2013, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 01/07/2024 I