Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Ramondino Giuseppe, filed a challenge against a lower court tax judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the cassation appeal within forty days of notification, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18414/2023 R.G. proposto da : RAMONDINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 24, presso lo studio dell’avvocato BUCCARELLI UMBERTO (BCCMRT76R03L781Q) rappresentato e difeso dagli avvocati CARIDA' AGOSTINO (CRDGTN70B22F537U), TRUNGADI VINCENZO (TRNVCN71H17H224K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
CATANZARO n.359/2023 depositata il 03/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 24 aprile 2024 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. C