Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic listing under new tax law declaration rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil process extinguished following the automatic inclusion of the case in a specific list of tax matters. The lower court found that the defendant's timely declaration of extinction under the new legislative framework satisfied all procedural requirements. Consequently, the court ruled that the litigation ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a case is automatically listed for extinction under the new tax declaration regime, the process terminates by operation of law, and parties cannot request a hearing unless they explicitly exercise the statutory option to fix an audience.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12655/2014 R.G. proposto da : MALLARDO GERARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato CIARAMELLA GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIAn.315/52/2013 depositata il 13/11/2013, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 01/07/2024