Civil procedure dismissed: lawsuit against tax authority dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct, dismissing the appeal filed by the taxpayer against the tax agency. The lower court had already determined that the process terminated automatically under Article 1, Paragraph 198 of Law No. 197/2022, following the transmission of a list of extinguished judgments. Consequently, the appellate court upheld this procedural extinction without addressing the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The court rules that civil proceedings are extinguished by operation of law when the list of extinguished judgments is transmitted, unless parties request a hearing under the third paragraph of Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16867/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LATTARULO BERNARDINO, rappresentato e difeso dall’avvocato TRACQUILIO GIOVANNI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.1293/ 01/ 2022 depositata il 06/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 29/04/202