Cassation court dismisses appeal regarding civil procedure extinction due to lack of specific request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the civil proceedings extinct. The lower court found the case extinguished because the tax authority's list of resolved cases indicated no pending denial, satisfying the conditions for automatic termination under the new procedural law. The court upheld this decision because the appellant failed to explicitly request a hearing to revive the case, as required by the specific statutory language.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court ruled that civil proceedings are automatically extinguished when the opposing party's list indicates resolution, unless the aggrieved party explicitly requests a hearing to reinstate the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29760/2020 R.G. proposto da : AUTOLINEE SELLITTO SRL, SELLITTO LUIGI, rappresentati e difesi dagli avvocati CILLO GIOVANNI ANTONIO, TACCONE FLORIANA contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.925/09/2020 depositata il 31/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 22/06/2024