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Decreto — n. 18156/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court declares process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 18156/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6, paragraph 13, of Legislative Decree No. 119/2018. The State Agency argued that the absence of such a request by December 31, 2020, meant the process ended automatically, while the taxpayer contended the matter should continue. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date, the statutory time limit expired, terminating the legal action.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a hearing within the prescribed period, with procedural costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit request for hearing procedural costs allocation legislative decree 119 civil procedure code automatic termination procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6228/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOTAC SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato VILLANACCI GERARDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.418/ 02/ 2017 depositata il 20/07/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. TQY03T103385. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma,