Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings between CAGIFER SUD SRL and the Italian Tax Agency extinguished. The lower court found that the automatic inclusion of the tax debt in the official declaration list, pursuant to specific legislative provisions, legally terminated the litigation without a formal denial. Consequently, the court upheld the decision to dismiss the appeal, noting that the procedural extinction was automatic and the parties could only request a hearing resumption under strict conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic inclusion of a tax debt in the declaration list pursuant to the cited law provisions results in the immediate extinction of the related civil proceedings, barring further litigation unless a hearing is specifically requested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.168/2023 R.G. proposto da : CAGIFER SUD SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato LETO FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. MESSINA n.4387/ 02/ 2022 depositata il 11/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 25/06/