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Decreto — n. 18115/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18115/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18115/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7318/2017 R.G. proposto da: PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI DELLE SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE TINELLI contro COMUNE DI BARI, rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO DAMASCELLI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2233/07/2016 depositata il 28/09/2016,pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 18115/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 7318/2017 R.G. proposto da: PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI DELLE SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE TINELLI contro COMUNE DI BARI, rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO DAMASCELLI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2233/07/2016 depositata il 28/09/2016,pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7318/2017 R.G. proposto da: PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI DELLE SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE TINELLI contro COMUNE DI BARI, rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO DAMASCELLI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2233/07/2016 depositata il 28/09/2016,pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta modalità come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet DICHIARA ESTINTO IL PROC