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Decreto — n. 18097/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 18097/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 tax reform law. The plaintiff, a municipality, sued the defendant, a taxpayer, regarding a simplified tax definition procedure, but no request for a hearing was filed by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax appeal process is extinguished if neither party requests a hearing within the statutory period, and the party who advanced costs bears the expenses.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified tax definition failure to request hearing statutory deadline compliance costs allocation rule procedural termination tax reform 2018 imposta sul capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5161/2019 R.G. proposto da : COMUNE LACCO AMENO, rappresentato e difeso dall'avvocato DI MEGLIO GIANCARLO contro MARINA DEL CAPITELLO SCARL, rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio dall’Avv.to Paola Coppolae dal Dott. Massimo Angrisano avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIAn.6771/10/2018 depositata il 11/07/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositi vi oggetto di ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 25/06