Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency for tax debt extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil lawsuit against the Italian Revenue Agency extinguished following an administrative act confirming the tax debt's resolution. The plaintiff, Wind Tre, argued for the validity of the proceedings, while the State contended that the matter was definitively closed under specific legislative provisions. The court ruled that the process terminated automatically because the required conditions for extinction were met, leaving no room for further litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When an administrative act confirms the extinction of a tax debt judgment, the civil process is automatically extinguished without the need for a separate judicial declaration, barring only a request to fix a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.562/2013 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro WIND TRE SPA (già H3G SPA), rappresentata e difes a dagli avvocati DI IACOVO TONIO ROSSI BENEDETTA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.86/ 33/ 2012 depositata il 03/08/2012, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 25/06/2024 Il