Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18058/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal by correcting notification date calculation for Sunday exclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18058/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed Massimo Nappo's appeal against the Tax Agency's assessment notice, overturning the lower court's dismissal. Nappo argued the appeal was untimely because the 60-day deadline expired before the notice was served, while the Tax Agency contended the deadline had passed. The court ruled that the notification via registered mail was perfected on October 15, 2012, after excluding the initial day and accounting for the Sunday, thereby extending the deadline to December 14, 2012, making the appeal timely.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8, comma 4, legge 890/1982; Art. 155, cod. proc. civ.: The ten-day period for perfected notification by registered mail must be calculated excluding the initial day and including the final day, with automatic extension if the deadline falls on a weekend.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment notification registered mail perfection deadline calculation rules Sunday exclusion principle administrative appeal timeliness dichiarazione fiscale tardiva diritti del contribuente differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. 29/09/1973 n. 600
TFK010402241 ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. 29/09/1973 n. 600 con il quale determinava sinteticamente il reddito per l’anno 2008 nella misura di euro 50.782,00.
Art. 21, comma 1, del d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e dell’art.
Art. 2963 cod. civ.
546 e dell’art. 2963 cod. civ. in relazione all’articolo 360, primo comma, num.
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890
Può ribadirsi il seguente principio di diritto: «anche in materia tributaria e con riguardo al perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento e ai fini del computo del termine per la sua impugnazione, il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n.
Art. 155, primo comma, cod. proc. civ.
8 - deve essere qualificato come termine «a decorrenza successiva» e, pertanto, computatosecondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale.
Art. 155, quinto comma, cod. proc. civ.
8 - deve essere qualificato come termine «a decorrenza successiva» e, pertanto, computatosecondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
art. 2963 cod. civ
546 e dell’art. 2963 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. 01/02/2012, n. 1418
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24114/2017 R.G. proposto da: NAPPO Massimo, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfonso Avella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Savoia n. 78; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, sez. dist. di SALERNO n. 2214/09/2017 depositata il 10/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere Riccardo Rosetti. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Massimo Nappo l’avviso di accertamento n. TFK010402241 ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. 29/09/1973 n. 600 con il quale determinava sinteticamente il reddito per l’anno 2008 nella misura di euro 50.782,00. IRPEF AVVISI DI ACCERTAMENTO 2. Massimo Nappo impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Avellino. Nel giudizio si costituiva l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 688/2015, depositata il 25/08/2015 la CTP di Avellino accoglieva parzialmente il ricorso determinando il reddito accertato nella minor somma di euro 25.177,00.

3. Massimo Nappo proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio sollevando eccezione di inammissibilità dell’impugnazione dell’avviso di accertamento e comunque chiedendo nel merito il rigetto dell’appello. La CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, rilevata l’inammissibilità per tardività della impugnazione dell’atto di accertamento, rigettava l’appello del contribuente.

4. Contro tale sentenza propone ricorso Massimo Nappo, in base a un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 19/06/2024. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e dell’art. 2963 cod. civ. in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente la CTR della Campania avrebbe errato nel considerare perfezionatasi la notifica degli avvisi di accertamento in data 14.10.2012 con conseguente decorrenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546 che sarebbe scaduto in data 13.12.2012, il giorno prima della notifica del ricorso.

2. Il motivo è fondato. Va premesso che la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta per compiuta giacenza ai sensi dell’art. 8 della legge 890 del 1982; non reperito il destinatario presso la residenza, in data 04/10/2012 è stato curato il deposito ed è stata spedita la raccomandata con la quale l’operatore postale è tenuto a dare avviso delle operazioni compiute. Dal 04/10/2012 decorrevano, allora, i dieci giorni per il maturare della compiuta giacenza, con scadenza teorica il 14/10/2012. Detta scadenza non poteva operare in quanto il 14/10/2012 era una domenica; rileva in proposito quanto stabilito da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia Cass.

Sez. U. 01/02/2012, n. 1418. Può ribadirsi il seguente principio di diritto: «anche in materia tributaria e con riguardo al perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento e ai fini del computo del termine per la sua impugnazione, il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 [..] - in base al quale,ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine «a decorrenza successiva» e, pertanto, computatosecondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale.

Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli «per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza» di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il «dies ad quem » del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente nonfestivo». Nel caso dell’avviso di accertamento all’origine del contenzioso, allora, la notifica per compiuta giacenza si è perfezionata nei confronti del destinatario in data 15.10.2012 e il termine per la proposizione del ricorso, conteggiato secondo le regole ordinarie, scadeva il 14.12.2012 giorno della notifica del ricorso.Il ricorso è, per questa via, tempestivo.

3. Il ricorso di Massimo Nappo va, allora, accolto; la sentenza impugnata va cassata con rimessione alla Corte di Giustizia della Campania,sezione distaccata di Salerno.

P.Q.M.

accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizion