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Ordinanza Interlocutoria — n. 18035/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of tax collection agency into proceedings due to lack of notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18035/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the tax collection agency had not been notified of the appeal. The appellant argued the collection notice was late, while the tax authority contested this timing. The court ruled that procedural integration of the collection agency was required before the appeal could be validly examined.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; In cases involving tax collection agencies, the court must order the integration of the contradictory procedure against the collection agency if it has not been notified of the appeal, rendering the appeal inadmissible until such integration occurs.

Parole chiave

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tax collection agency procedural integration lack of notification cassation appeal contradictory procedure inadmissible appeal litisconsortium ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
art. 86 cod. proc. civ
proposto da CITROPASQUALE, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
artt. 36 - bis d.P.R. 600/1973
06820190033894944notificatagli dall’ a gente della r iscossione a se- guitodel controllo ex artt. 36 - bis d.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54 - bis d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31781/2021 R.G. proposto da CITROPASQUALE, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. , nonché dall’ Avv. Pietro Porciani (PEC: pietro.por- ciani@milanoavvocati.it),elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.Manuela Traldi in Roma via Dardanelli 37 ; –ricorrente – contro Oggetto:cartelladi paga- mento AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Lombardia, n. 1883/ 20 /2021 depositata in data 18 / 5 /2021 , non no- tificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 aprile 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- diaveniva accolto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle En- trate – Riscossione e disatteso l’appello incidentale d ell’Avv. Pa- squaleCitro avverso la sentenza della Commissione Tributaria Pro- vincialedi Milano n. 1415/15/2020 che aveva accolto il ricorso intro- duttivo proposto contro la cartella di pagamento n. 06820190033894944notificatagli dall’ a gente della r iscossione a se- guitodel controllo ex artt. 36 - bis d.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54 - bis d.P.R. 633/1972 relativa mente a ll’ IVA per l’anno d’imposta2014.

Inparticolare, a seguito di controllo effettuato dall’Agenzia delle En- tratesulla d ichiarazione i ntegrativa MU/2015 emergeva un omesso versamentodi IVA per euro 10.245,00, IRPEF e relative addizionali Regionalie Comunali rispettivamente per euro 1.722,00, 577,00 e 229,00,dell’IVA sulle attività finanziarie all’estero per euro 722,88 e venivanoapplicate sanzioni ed interessi.Il contribuente notificava il ricorso introduttivo all’agente della ri- scossione, tra l’altro lamentando la nullità della cartella di paga- mentoin quanto tardivamente notificata in violazione dei termini di cuiall’art.25 d.P.R. 602/1973.

Resisteva l’Agenzia della Riscossione chiedendopreliminarmente di estendere il contraddittorio all’Agenzia delle Entrate, ma il giudice non autorizzava la chiamata in causa dell’Agenziae, ritenendo tardiva la notifica della cartella, dichiarava inammissibileil ricorso compensando le spese. L’agente della riscossione proponeva appello e , specularmente, il contribuenteproponeva appello incidentale contr o il capo della deci- sione in cui la CTP aveva compensat o le spese ; inoltre, con inter- vento volontario , si costituiva nel secondo grado anche l’Agenzia delle Entrate.

Il giudice dell’impugnazione, ritenuta tempestiva la notificadella cartella, confermava integralmente le riprese. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il con- tribuente,affidato a due motivi che illustra con memoria, cui replica l’Agenziadelle Entrate con controricorso. Consideratoche: Invia pregiudiziale, in presenza di litisconsorzio processuale, dev’es- sere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agentedella riscossione, parte del processo di primo grado e di appelloe cui non risulta notificato il ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate –Riscossione da effettuarsi nel t