Civil procedure case extinguished due to failure to request trial within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a trial within the deadline set by Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018. The dispute involved the Italian Revenue Agency versus Tec Termo Energia Calabria SpA regarding tax matters, with the State having requested the case's termination. The court ruled that since no party applied for a hearing by December 31, 2020, the process automatically ended, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The civil procedure extinguishes by lapse of time if neither party requests a trial within the prescribed period, unless a specific request for scheduling is filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5816/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro TEC TERMO ENERGIA CALABRIA SPA IN LIQUIDAZIONE E FALLIMENTO, FALLIMENTO TEC TERMO ENERGIA CALABRIA SPA IN LIQUIDAZIONE E FALLIMENTO, TERMOMECCANICA SPA, rappresentate e difese dall’avvocato SALVINI LIVIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n.1006/ 03/ 2016 depositata il 19/07/2016, pronunciata in riferimento del l’atto oggetto di giudizio per Cassazione. Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere pervenuta in data 17 giugno 2024 dall’Avvocatura Generale dello Stato ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO