Tax court dismissed appeal; tax credit was non-existent due to missing form, not non-entitled, so ordinary statute of limitations applied.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that declared the tax recovery statute of limitations expired. The lower court determined the tax credit was non-entitled because the company failed to fill a mandatory form, rather than non-existent. Consequently, the standard limitation period applied instead of the extended eight-year period reserved for non-existent credits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 282, della l. 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008: When a tax credit is non-entitled due to formal defects rather than non-existence, the ordinary statute of limitations applies, not the extended period for non-existent credits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12508/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro COLACEM S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA 278, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI ANTONIO (DGVNTN60P22F158N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’UMBRIA n. 86/ 02/ 23 depositata i l 28/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 86/02/23 del 28/02/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria (di seguito CGT2) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 207/02/21 della Commissione tributaria provinciale di Perugia, che aveva accolto il ricorso proposto da Colacem s.p.a. (di seguito Colacem) nei confronti di un atto di recupero con il quale l’Ufficio contestava l’indebito utilizzo in compensazione di crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo per un importo di euro 34.077,58, comminando altresì una sanzione del 100% prevista per le ipotesi di compensazione con crediti inesistenti. 1.1.La CGT2 rigettava l’appello proposto da AE evidenziando che il credito d’imposta recuperato dall’Amministrazione finanziaria era un credito non spettante e non già un credito inesistente, sicché trovava applicazione la disciplina ordinaria della decadenza, con conseguente nullità dell’atto di recupero. 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Colacem resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 282, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 5 del decreto ministeriale n. 76 del 2008, dell’art. 29, commi da 2 a 5, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. nella l. 28 gennaio 2009, n. 2, dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e dell’art. 1, comma 2, del decreto interministeriale del 4 marzo 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 erroneamente qualificato i crediti oggetto di recupero come non spettanti anziché come inesistenti, così dichiarando la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal recupero. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Come di recente evidenziato dalla S.C., «In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento» (Cass. S.U. n. 34419 del 11/12/2023). 1.3.Nel caso di specie, la CGT2 ha correttamente qualificato il credito dedotto in compensazione dalla società contribuente come non spettante in quanto «l’Ufficio non ha mai contestato l’esistenza dei costi sostenuti dalla Colacem in attività di ricerca e sviluppo di cui alla legge 27/12/2006 n. 296, seppure tale elemento sia presupposto essenziale ai fini agevolativi, bensì, il diritto a vedersi riconosciuto il credito d’imposta non avendo la Società compilato il riquadro RU nella dichiarazione del Mod.
Unico SC 2012», che il decreto interministeriale 4 marzo 2011 ha stabilito essere obbligatorio a pena di decadenza del credito. 1.4.Ne consegue che il credito vantato dalla società contribuente non può essere qualificato come inesistente, ma semplicemente si tratta di un credito non spettante in ragione della erronea compilazione della dichiarazione da parte dell’impresa; correttamente, pertanto, la CGT2 ha ritenuto la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal recupero del credito, non applicandosi il termine di decadenza di otto anni di cui all'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, in ragione del recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rig