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Ordinanza Interlocutoria — n. 18027/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for clarification on whether tax debt was fully paid under special cancellation scheme.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18027/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new hearing to clarify the procedural status of the tax debt. The taxpayer claimed adherence to a special cancellation scheme, but the Agency noted discrepancies between the payment receipt and the official payment program details. The court ordered further dialogue to verify if the debt was actually extinguished before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 197, comma 1, legge n. 197/2022: When a party claims adherence to a special tax cancellation scheme, the court must verify the correspondence between the payment records and the official program to confirm the extinction of the debt before dismissing the appeal.

Parole chiave

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tax cancellation scheme payment verification interlocutory order remand for clarification IVA tax dispute debt extinction procedural dialogue regime speciale applicabile all'oro da investimento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 197, comma 1, legge n. 197/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16937/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro DELLA LUNA MARIA CONCETTA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA NITTI, 11 ST. GAGLIARDI, presso lo studio dell’avvocato VALVO CORRADO (VLVCRD63L08F943S) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSA n.4775/2017 depositata i l 04/12/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: DELLA LUNA Maria Concetta, esercente l’attività di “compro oro”, era attinta dall’avviso di accertamento n. TY7061B01940- 2015, relativamente all’a.i. 2010, mediante il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione l’IVA riferibile a cessioni di monili d’oro dalla medesima effettuate nei confronti di Delacroce Giambattista, esercente l’attività di commercio al dettaglio di orologi ed articoli di gioielleria, stante l’inapplicabilità a dette cessioni del regime del “reverse charge” e l’omessa presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA.

Spiccava ricorso la contribuente, rigettato dalla CTP di Siracusa con sentenza n. 3097/03/16 depositata il 22 luglio 2016. La medesima proponeva appello, accolto dalla CTR della Sicilia- Sez. Dist. di Siracusa con la sentenza in epigrafe. L’Ufficio ricorreva per cassazione con un motivo; resisteva la contribuente con controricorso. Considerato che: Con atto telematico addì 8 febbraio 2024, il difensore della contribuente ha formulato domanda di cessazione della materia del contendere per aver questa aderito alla cd. rottamazione-quater ex lege n. 197 del 2022 con pagamento dell’intero dovuto.

Su tale domanda l’Agenzia delle entrate nulla ha osservato. Ora, a fronte del numero dell’avviso di accertamento oggetto di giudizio come innanzi, non emerge corrispondenza con i carichi definiti, giusta l’elenco intitolato: “Numero cartella/avviso” di cui al prospetto contenuto nel primo foglio dell’istanza di definizione recante la data del 21 aprile 2023. Sotto altro profilo, il provvedimento di comunicazione delle somme dovute addì 28 luglio 2023 a firma del Direttore Provinciale dell’Ufficio di Siracusa dell’Agenzia delle entrate indica un programma di pagamento in diciotto rate, con l’ultima in scadenza il 30 novembre 2027.

L’ammontare delle rate è variabile; nondimeno, le prime tre, in scadenza il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023 ed il 28 febbraio 2024, ammontano rispettivamente ad euro 2.640,47, 2.640,32 e 1.320,14. E tuttavia la ricevuta di pagamento compendiata con la domanda di cessazione della materia del contendere reca un versamento di euro 8,75. Alla luce di tale tutt’altro che eloquente quadro fattuale, sorge necessità di interlocuzione con le parti, affinché, in specifico riferimento al presente giudizio, offrano documentata conferma dell’eventuale perfezionamento della procedura di definizione agevolata.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando le parti