Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to file the petition within the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner failed to deposit the petition with the court. The underlying case involved a tax dispute regarding the use of invoices for non-existent operations, where the lower court had previously rejected the taxpayer's appeal. The court dismissed the request solely on procedural grounds, ordering the petitioner to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 1, comma 17, legge 228/2012: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if not filed within the prescribed time limit, resulting in the loss of the right to contest the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13071/2023 R.G. proposto da: PLANET SERVICE SRLS -ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE GIUST . TRIB . DI II GRADO DELL’ABRUZZO n.654/06/22 depositata i l 03/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.L’Agenzia delle entrate ha depositato un controricorso in risposta al ricorso proposto Planet Service s.r.l.s. nei confronti della sentenza n. 654/06/22 depositata in data 03/11/2022 dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo; quest’ultima aveva rigettato l’appello proposto dalla società contribuente nei confronti della sentenza n. 402/01/21 della Commissione tributaria provinciale di Chieti, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento emesso per l’utilizzazione di fatture concernenti operazioni inesistenti. 2.Il ricorso per cassazione, peraltro, non risulta essere stato depositato.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione in ragione del suo mancato deposito, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio. 2.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.400,00 per compensi , oltre alle spese di prenotazione a debito. Dà atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe