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Ordinanza — n. 18014/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18014/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18014/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NANZA sul ricorso iscritto al n. 26492/2014R.G. proposto da: AVESANI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, via Pasquale Leonardi Cattolica n. 3, presso lo studio dell’avv. Francesca Romana Tomaselli, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Roma al Corso Regina Maria Pia n. 3; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato; -resistente – IRPEF ROTTAMAZIONEavverso la sentenza della COMM.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 18014/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 38d.P.R. n. 600 del 1973. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti.

Parole chiave

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imposta sui veicoli a motore deduzione per autofinanziamento deduzioni fiscali assoggettamento all'imposta reddito della sostanza inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’Agenzia dellariscossione del debito residuo, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.
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Testo completo

NANZA sul ricorso iscritto al n. 26492/2014R.G. proposto da: AVESANI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, via Pasquale Leonardi Cattolica n. 3, presso lo studio dell’avv. Francesca Romana Tomaselli, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Roma al Corso Regina Maria Pia n. 3; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato; -resistente – IRPEF ROTTAMAZIONEavverso la sentenza della COMM.

TRIB. REGIONALE del LAZIO n. 3599/14/2014, depositata il 29maggio 2014; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza de l 21 giugno 2024, tenuta dal consiglieredott. Federico Lume; udito il PM, in persona del s ostituto Procuratore g enerale dott. Aldo Ceniccola,che ha concluso per l’estinzione del giudizio; udital’avv. Francesca Romana Tomaselli per il ricorrente; udito l’avv.Alfonso Peluso per l’Avvocatura Generale dello Stato. RILEVATO CHE 1. La Commissione tributaria regionale del Lazio di Roma, con sentenza n. 3599/14/2014, pronunciata il 13 maggio 2014 e depositata in segreteria il 29 maggio 2014, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 356/13/2012, depositata il 15 ottobre 2012, con la quale era statorigettato il ricorso proposto da Alessandro Avesani avverso l’avviso di accertamento n. TK501P206758/2011, con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato sinteticamente il reddito imponibile relativo all’anno 2007 sulla base dell’acquisto, da parte delcontribuente, di due autovetture nel medesimo anno (Porsche 911 tg.

DE558SK e BMW M3 tg. DE969SJ), e per il possesso, oltre alle predette, anche di una Ferrari 360 tg. CT489XH, attribuendo un reddito di € 90.932,00, con conseguente rideterminazione dell’IRPEF e relative addizionali.

2. Avverso la sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso per cassazione Alessandro Avesani, sulla base di base di tre motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione, al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

3. La causa, a seguito di ordinanza interlocutoria, è stata rinviata all’udienza pubblica, fissata per il 21 giugno 2024 , in occasione della quale sono state depositate memoria di costituzione di nuovo difensore e nuova istanza di rinuncia al giudizio. Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Aldo Ceniccola, ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si deduce nullità del procedimento e della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, non avendo ricevuto nel domicilio eletto presso il difensore ovvero presso il proprio domicilio a mani proprie la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa per l'udienza pubblica del 13maggio 2014.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 38d.P.R. n. 600 del 1973. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti.

2. In data 12 settembre 2019 la parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso , sottoscritta personalmente dalla parte, avendo presentato dichiarazione di adesione alla cd. rottamazione ter, prevista dall’art. 3 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018 , assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi ai quali si riferisceil carico, pagando in data 31 luglio 2019 la prima rata . Tale atto , contenente espressa rinuncia,risulta altresì sottoscritto dalla parte di persona. L’Agenzia delle entrate ha depositato il 21 giugno 2022 una nota dell’Agenzia delle entrate Riscossione, attestante, a detta data, il pagamento di tutte le rate maturate fino a quel momento.Successivamente, il nuovo difensore del ricorrente ha depositato memoria chiedendo pronunciarsi l’estinzione per rinuncia e ha depositato un estratto dell’Agenzia delle entrate Riscossione attestante la sospensione degli importi dovuti.

Questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083), seppur con riferimento alla rottamazione delle cartelle prevista dall’art. 6 del. d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’Agenzia dellariscossione del debito residuo, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535).

In entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. In tal senso anche Cass. 29/12/2023, n. 36431, in riferimento alla rottamazione di cui all’art. 3d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018, che viene in rilievo nel presente giudizio. In presenza di espressa rinuncia notificata alla controparte, deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio.

3. Le spese dell’intero giudizio rimangono a carico di chi le anticipate (Cass. 31/03/2023, n. 9088). La rinuncia e l’adesione alla definizione agevolata comportano l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.7/12/2018, n. 31732). P