Italian tax court dismisses appeal as tax liabilities for all partners were fully paid before the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct due to the complete payment of all outstanding tax liabilities by the partners. Although the taxpayers argued for dismissal based on settled debts, the court confirmed that the underlying tax assessments for 2005 had been fully satisfied. Consequently, the legal dispute regarding the tax amounts ceased to exist, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130, comma 1, L. 130/2022; Art. 197, comma 1, L. 130/2022: When all disputed tax liabilities are fully paid, the judicial proceeding is extinguished for lack of subject matter.
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 612/2021 R.G. proposto da: RUFFOLO ERMINIA, in proprio e nella qualità di ex-amministratore unico, ex- legale rappresentante ed ex-socio della TRE ERRE DI RUFFOLO ERMINIA C. S.n.c. ; MANZO ELMIROe MANZO GIULIANA, in proprio e nella qualità di ex - soci della TRE ERRE DI RUFFOLO ERMINIA C. S.n.c., rappresentati e difesi anche disgiuntamente in forza di procura speciale dal prof. avv. Giuseppe Maria Cipollae dall'avv. Filippo Verna, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 134 -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n . 1031/2020, depositata il 4 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024 dal consigliere Michele Cataldi. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generaledott. Aldo Ceniccola, che ha chiestodichiararsi estinto il giudizio. Udito per i ricorrentil’avv. Giuseppe Maria Cipolla. Uditol’avv. Emanuele Manzo per l’Avvocatura Generale dello Stato. FATTI DI CAUSA 1.Ruffolo Erminia, in proprio e nella qualità di ex-amministratore unico, ex-legale rappresentante ed ex-socio della Tre Erre di Ruffolo Erminia C. S.n.c.; Manzo Elmiro e Manzo Giuliana, in proprio e nella qualità di ex-soci della predetta S.n.c., propongono ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva accolto, dopo averli riuniti, iricorsiproposto dai soci della s.n.c. contro i rispettivi avvisi d’accertamento in materia di Ir pef, relativ i a ll’ ann o d’imposta 2005.
L’Agenzia si difende con controricorso. Il Sostituto Procuratore Generale, dott. Aldo Ce n iccola, con requisitoria scritta,ha chiesto rigettarsi il ricorso. In prossimità dell’udienza, prima della scadenza del termine per eventuali memorie, parte ricorrente ha prodottoin via telematica dapprima un’istanz a, con la quale ha chiesto che il presente giudizio sia dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, producendo domanda di definizione delle liti pendenti ex lege n. 130 del 2022 e mod. F24 quietanzato, attestante il pagamento dell’intera somma dovuta relativo all’avviso di accertamento notificato a Giuliana Manzo; domanda di definizionedelle liti pendenti ex lege n. 130 del 2022 e mod.
F24 quietanzato , attestante il pagamento dell’intera somma dovuta relativo all’avviso di accertamento notificato adElmiro Manzo; domanda di definizione delle liti pendenti ex lege n. 197 del 2022 , presentata il 28 settembre 2023 e mod. F24 quietanzato attestante il pagamento della I rata della somma dovuta relativo all’avviso di accertamento notificato adErminia Ruffolo. Successivamente, sempre prima della scadenza del termine per eventuali memorie, i ricorrenti hanno prodotto ulteriore istanza di estin zione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese, deducendo e documentando che, come risulta dagli estratti di ruolo del 4 giugno 2024, relativi all’Irpef del 2005, nessun importo è più dovuto da Giuliana Manzo e da Elmiro Manzo , e che Erminia Ruffolo ha medio tempore eseguito il versamento della II, della III e della IV rata come da quietanze di pagamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente, deve darsi atto che, come concordemente indicato sia dai ricorrenti che dalla controricorrente, il ricorso per cassazione proposto dall’ufficio avverso l’accertamento che attingeva per il medesimo anno d’imposta 2005la S.n.c. ha assunto il n.r.g. 15695/2017. Esso risulta peraltro definito con decreto n. 12124 del 2021, emesso dal Presidente titolare di questa sezione ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. È quindi confermato che il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente gli avvisi d’accertamento (indicati nell’epigrafe della sentenza qui impugnata) emessi nei confronti dei singoli soci, relativamente al maggior reddito a ciascuno imputabile per trasparenza per il medesimo anno d’imposta.
Tutto ciò premesso, in considerazione della produzione documentale delle parti ricorrenti, in assenza di contestazioni dell’Ufficio ed in conformità alle conclusioni rese in udienza dall P.G., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione di ciascun atto impositivo, rimanendo le spese di lite a carico delle parti che le abbiano anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21giu