Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18007/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to apparent lack of reasoning on absorbed issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18007/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision, ruling the lower court's reasoning was merely apparent. The regional tribunal rejected the appeal by citing a prior judgment on the tax authority's lack of standing, while ignoring the specific argument regarding the timeliness of the payment notice. The court found this approach insufficient because it failed to address the absorbed issue with substantive justification, violating procedural requirements for clear reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to make the decision's foundation perceptible when it omits examination of issues absorbed by prior rulings without substantive analysis.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent reasoning absorbed issues tax appeal procedural nullity judicial motivation dichiarazione fiscale tardiva tassazione dell'IVA differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
civ., dell’art. 118 disp.
Art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
13520070018243051000, emessa, nei confronti della società, a seguito dell’attività di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016
Cass. n. 13977 del 23/05/2019
Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11740/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro ZANONI SARA, BERGONZI AMEDEA, ZANONI ELIA GIOVANNI, ZANONI MANUELA, elettivamente domiciliati in OLGIATE MOLGORA VIA CANOVA 39, presso lo studio dell’avvocato COGLIATI RENATO (CGLRNT53A11E507T),che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA DELLA COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 1633/08/22depositata il 21/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1633/08/22 del 21/04/2022, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), adita in sede di rinvio, respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’appello incidentale adesivo proposto da Equitalia Esatri s.p.a. (oggi Agenzia delle entrate - Riscossione, di seguito AER) avverso la sentenza n. 51/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Lodi (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Amedea Bergonzi, ManuelaZanoni, Sara Zanoni ed Elia Giovanni Zanoni , quali eredi del defunto Giovanni Elia Zanoni, socio accomandatario di Zanoni s.a.s. di Giovanni e Luigi Zanoni (di seguito Zanoni s.a.s., cancellata dal registro delle imprese in data 17/06/2004), avverso la c artella di pagamento n. 13520070018243051000, emessa, nei confronti della società, a seguito dell’attività di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di IRAP e IVA relative all’anno 2001, oltre sanzioni ed interessi. 1.1.In particolare, la CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti affermando la decadenza di AE dalla pretesa impositiva in ragione della tardività della notifica della cartella di pagamento. 1.2.Con la sentenza n. 77/05/11 la CTR aveva ritenuto l’inammissibilità del ricorso inprimo grado in quanto non notificato ad AE, essendo irrilevante l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimadisposta dal giudice di prime cure. 1.3.Con ordinanza n. 14991 del 15/07/2020, la S.C. affermava che la notifica effettuata unicamente ad AER non avrebbe potuto determinare l’inammissibilità del ricorso e, quindi, cassava la sentenza di appello, rimettendo le parti davanti alla CTR in sede di rinvio. 1.4.La CTR rigettava l’appello proposto da AE e l’appello incidentale adesivo di AER evidenziando che il contraddittorio era integro, come stabilito anche dalla S.C., in ragione della integrazione disposta dal giudice di primo grado, e che «la questione sulla tardività della notifica del ricorso [fosse] coperta da giudicato posto che il giudice del secondo grado si [era] espresso solo con riferimento al difetto di legittimazione passiva con assorbimento degli altri motivi». 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Amedea Bergonzi, Manuela Zanoni, Sara Zanoni ed Elia Giovanni Zanoni, quali eredi del socio accomandatario (di seguito eredi Zanoni), resistevano con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 384 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR fornito motivazione apparente, omettendo totalmente di esaminare, quale Giudice del rinvio, le questioni rimaste assorbite nel grado di giudizio svoltosi innanzi alla S.C. 1.1.Il motivo, ammissibile, diversamente da quanto affermato dai controricorrenti,è altresì fondato. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 1.3.Nel caso di specie, il giudice di appello si è limitato a rigettare l’appello di AE, omettendo qualsiasi motivazione in ordine al rigetto dei motivi dichiarati assorbiti dalla decisione oggetto di rinvio, con particolare riferimento alla questione della tempestiva notifica della cartella di pagamento e alla conseguente decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla pretesa. 2.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lomb