Cassation court allows tax agency appeal, overturning partial dismissal due to incomplete definition of the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a second-instance judgment that had partially dismissed the case. The lower court incorrectly concluded the dispute was fully resolved because the taxpayer only partially defined the liability amount, ignoring the remaining contested sums. The court ruled that a partial definition does not equate to a total resolution when significant portions of the claim remain unresolved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 6 D.L. 193/2016: A partial definition of the contested liability does not constitute a total resolution of the dispute if significant amounts remain undefined, requiring the lower court to continue examining the remaining claims.
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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10125/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STAT O (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SANTAGOSTINO ANDREA LUIGI MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MASSIMO GUIDO (NTNMSM69A09D869I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PELLECCHIA IRENE (PLLRNI79L49G888O) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADODELLA LOMBARDIA n. 4258/ 15 / 22 depositata i l 07/11/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 4258/15/22 del 07/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettava parzialmente l’appello principale dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e, per il resto, anche con riferimento all’appello incidentale proposto da Andrea Luigi Maria Santagostino, dichiarava la cessazione della materia del contendere; appello principale e incidentale erano stati proposti nei confronti della sentenza n. 3781/09/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto solo parzialmente (riducendo le sanzioni al minimo edittale) i ricorsi proposti dal contribuente avverso un provvedimento di irrogazione sanzioni e la conseguente cartella di pagamento. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto di contestazione sanzioni era fondato sulla violazione della disciplina concernente il monitoraggio fiscale, non avendo il ricorrente giustificato movimentazioni su capitali con l’estero per quasi euro 3.270.000,00. 1.2.La CTR rigettava parzialmente l’appello proposto da AE e dichiarava, per la parte restante, la cessazione della materia del contendere, evidenziando che:
a) sussistevano i presupposti per la rimessione in termini del contribuente in ordine alla tempestività del ricorso di primo grado, essendosi egli attivato entro sessanta giorni dalla cessazione della causa ostativa (ricovero in un ospedale cileno);
b) la sanzione era stata definita con riferimento alla statuizione di primo grado che aveva previsto il pagamento del minimo edittale, sicché sulla questione della misura delle sanzioni andava dichiarata la cessazione della materia del contendere sia per quanto riguarda l’appello principale che per quanto concerne l’appello incidentale, essendo la definizione della controversia (con il pagamento della somma di poco più di euro 2.000,00) incompatibile con la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Andrea Luigi Maria Santagostino resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2erroneamente ritenuto la definizione totale anziché parziale della controversia. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Come ben evidenziato dalla difesa erariale, con ricorso pienamente autosufficiente, la CGT2 ha erroneamente ritenuto la definizione di tutti i carichi oggetto di contestazione, sebbene il contribuente si sia limitato a definire parzialmente il giudizio (con riferimento alla sola somma di euro 295.827,97 rispetto alla somma contestata di euro 1.183.285,64) e abbia proposto appello incidentale con riferimento alle ulteriori somme oggetto della controversia. 2.In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame (anche dell’appello incidentale proposto dal contribuente) e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in dive