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Ordinanza — n. 17987/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and declares case extinguished due to taxpayer's voluntary payment under simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17987/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer voluntarily paid the owed amount under the simplified settlement procedure. Although the taxpayer requested the case be closed, the Court ruled that no formal request for hearing was needed since the tax authority did not object. Consequently, the appeal was dismissed, and the procedural costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: When a taxpayer pays the tax debt under the simplified settlement procedure, the judgment is extinguished without the need for a formal request for hearing, and the special rule requiring the losing party to pay the uniform contribution does not apply to extinction orders.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment simplified settlement procedure voluntary payment effect uniform contribution exemption tax appeal dismissal aiuto in capitale esaurimento delle istanze città capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, convertito nella legge 136/2018
in difetto di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 e/o di diniego, tenuto anche conto della circostanza che l’ente impositore nulla ha dedotto,va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d .
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma latosensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15906/2018 R.G. proposto da : ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro ARDEATINA METELLA s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAVOIA 37, presso lo studio dell’avvocato ORAZI FABRIZIO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZAd ella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6694/2017 depositata il20/11/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. Roma Capitale ha proposto, sulla base di un unico motivo, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6694/3/2017 in forza della quale era stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento ICI 2009 relativo ad alcuni terreni della società Ardeatina Metella s.r.l.;

2. la società contribuente ha resistito con controricorso, successivamente depositando memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio, essendosi avvalsa della procedura di definizione agevolata corrispondendo le somme dovute. CONSIDERATO CHE 1. deve, in via preliminare, darsi atto che la società Ardeatina Metella s.r.l. ha depositato domanda di definizione agevolata con ricevuta di trasmissione del bonifico per l’importo di euro 764,72, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio;

2. in difetto di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 e/o di diniego, tenuto anche conto della circostanza che l’ente impositore nulla ha dedotto,va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d . l . n. 119/2018 , convertito, con modificazioni, nella legge 136/2018, rimanendo le spese a carico di chi le ha anticipate;

3. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma latosensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; le spese rimangono a carico della parte chele ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 15marzo 202 4 . Il Presidente (Liberato Paolitto)