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Ordinanza — n. 17972/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal regarding investment incentive timing based on invoice date versus preliminary contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17972/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Gesuino Scarpa's appeal against the Regional Tax Court's rejection of his tax credit claim. Scarpa argued that his investment began on June 6, 2002, via a preliminary contract, whereas the tax authority relied on the July 17, 2002, invoice as the sole proof of property transfer. The court ruled that a preliminary contract is merely a unilateral declaration of will without binding effect until the final contract is signed, making the invoice the only valid evidence of the investment date.

Regesto Legislator

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Art. 8 della legge 23.12.2000 n. 388; Art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.: The Court holds that for investment tax incentives, the acquisition of property must be prior to the deadline, and a preliminary contract lacks the decisive evidentiary value of a final transfer document.

Parole chiave

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investment tax incentive preliminary contract validity property transfer date tax credit eligibility evidentiary weight invoice sgravio fiscale successivo deduzione per autofinanziamento spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 8 della legge 23.12.2000 n. 388
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 388 del 2000 in relazione all’articolo 360, primo comma, num.
Art. 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., sez. V, 07/10/2016, n. 20144
388 del 2000, richiede che l'acquisto della proprietà dei nuovi beni sia anteriore all'8 luglio 2002, senza che possa, quindi, rilevare né la stipula di un contratto preliminare né il versamento di una caparra, aventi effetti meramente obbligatori tra le parti (Cass. civ., sez. V, 07/10/2016, n. 20144).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27769/2017 R.G. proposto da: SCARPA Gesuino, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Loi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sassari, Piazza S. Ruju n. 6; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SARDEGNA, sez. dist. di SASSARI n. 114/08/2017 depositata il 27/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024dal consigliere Riccardo Rosetti. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Gesuino Scarpa l’avviso di recupero del credito di imposta n. CR0500415/2004 notificato il 30.8.2004 e atto di irrogazione delle sanzioni in relazione all’anno di imposta 2002, previo IRPEF AGEVOLAZIONI AVVISO DI RECUPERO disconoscimento del credito di imposta pari ad euro 8.924,21 fruito dal contribuente ai sensi dell’articolo 8 della legge 23.12.2000 n. 388 in relazione all’acquisto di un autocarro dalla Torresauto s.r.l. di cui alla fattura del 17/07/2002 e tanto ritenendo l’acquisto non agevolabile perché perfezionato dopo la data dell’08/07/2002.

2. Gesuino Scarpa proponeva ricorso avverso l’avviso di recupero innanzi alla CTP di Sassari assumendo di aver stipulato il contratto di acquisto dell’autocarro in data antecedente e precisamente il 06/06/2002. La CTP di Sassari respingeva il ricorso.

3. Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La CTR della Sardegna, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza 114/08/2017 del 27/04/2017 rigettava l’appello.

4. Contro tale sentenza propone ricorso Gesuino Scarpa, in base a un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 20/06/2024. Considerato che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 388 del 2000 in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente la CTR della Sardegna avrebbe errato nel considerare avviato l’investimento solo in data 17/07/2002 e cioè alla data di emissione della fattura di acquisto, piuttosto che al momento della proposta di acquisto intervenuta il 06/06/2002 e ritenuta irrilevante dalla Commissione perché priva di data certa.

2. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, con motivazione che va esente da censure, ha fatto retta applicazione dell’art. 8 della legge 388 del 2000 attribuendo efficacia decisiva, quale prova dell’investimento, all’unico documento assistito da data certa e attestante il passaggio di proprietà del bene mobile registrato e cioè alla fattura del 17/07/2002. La proposta di acquisto non poteva assumere rilievo al fine di dimostrare l’avvio dell’investimento perché si tratta di una dichiarazione di volontà unilaterale precedente alla conclusione del contratto.

In tal senso si consideri il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale in tema di agevolazioni per gliinvestimenti nelle aree svantaggiate, la fruizione del credito di imposta secondo il regime originario di ammissione previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000, richiede che l'acquisto della proprietà dei nuovi beni sia anteriore all'8 luglio 2002, senza che possa, quindi, rilevare né la stipula di un contratto preliminare né il versamento di una caparra, aventi effetti meramente obbligatori tra le parti (Cass. civ., sez. V, 07/10/2016, n. 20144).

3. Il ricorso va, allora, respinto. Le spese seguono la soccombenzae sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 (duemila), a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma