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Decreto — n. 17953/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed as process extinguished due to lack of administrative denial under simplified settlement rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 17953/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because the administrative authority failed to issue a formal denial of the tax benefit request. The plaintiff argued for a full trial, but the court noted the absence of a rejection letter required to trigger litigation. Consequently, the case ended without a substantive ruling on the merits, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When the administrative authority does not deny the simplified settlement procedure, the civil process extinguishes automatically, barring only a request to fix a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
process extinguishment simplified tax settlement administrative denial civil procedure termination tax benefit litigation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2844/2021 R.G. proposto da : AMA SPA, avvocato LITTA FABIO, unitamente all'avvocato SCICOLONE STEFANO contro METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA, rappresentato dall’avvocato SALVINI LIVIA, unitamente all'avvocato SARDELLA ALFREDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.1552/ 03/ 2020 depositata il 10/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO IL PROCES