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Ordinanza — n. 17940/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses revocation appeal claiming factual error regarding tax valuation necessity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17940/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court made a factual error by omitting a valuation assessment. The applicants argued the court wrongly assumed the municipality had already determined the land's taxable value, but the court found this was merely an error of judgment regarding evidence evaluation. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicants were ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, 395 n. 4 cod. proc. civ.; A revocation appeal based on alleged factual error is inadmissible if the contested issue concerns the court's evaluation of evidence rather than a decisive fact misperceived.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility factual error vs judgment error tax valuation necessity error of perception requirement Cassazione ordinanza restituzione dei sussidi statali sanzioni pecuniarie opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
con unicomotivo le ricorrent i deduc ono , ex art. 395 n.
Art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. civ. sez. V, n. 13567/2017
Cass. civ. sez. V, n. 13567/2017).
Cass. S.U. n. 8528/1993
Cass. n. 442/2018
Cass. n. 23173/2016
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 27828-2019proposto da: BERNARDINI ELISABETTA BERNARDINI ROSA rappresentatee difese, giusta procura a margine del ricorso, da gli Avvocat i FERRUCCIO AULETTA e GIUSEPPE PIZZONIAe con domicilio eletto in Roma, presso lo studio di quest’ultimo; -ricorrenti- contro COMUNE DI GUIDONIA DI MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difes o da ll’ Avvocat o RENATO CICERCHIA giusta procura in calce al controricorso e con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO GUIDOTTI; -controricorrente- avverso l’ordinanzan. 7419/2019 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 15/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/3/2024dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO .

RILEVATO CHE Elisabetta e Rosa Bernardinipropongono ricorso per la revocazione, ex artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, che aveva accoltoil ricorso proposto dal Comune di Guidonia di Montecelioavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1708/2014, con cui era stata confermata la sentenza n. 444/65/2011 della Commissione tributaria provinciale di Romain accoglimento del ricorso proposto dalla de cuius delle odierne ricorrenti, Anna Giansanti, avverso avvisidi accertamento per omessa dichiarazione ed omesso versamento ICI 2002-2005; in particolare, questa Corte aveva cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito mediante rigetto del ricorso originario della contribuente, dichiarando non dovute le sanzioni; il Comuneresiste con controricorso; entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO CHE 1.1. con unicomotivo le ricorrent i deduc ono , ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegioche, nel cassare senza rinvio la pronuncia della Commissione tributaria regionale, pronunciando nel merito, avrebbeerroneamente supposto la “esistenza di elementi di fatto tali da escludere la «necessità di accertare il reale valore venale del fondo,posto che il Comune …(aveva)…dichiarato di avere già adottato la relativa delibera di accertamento del valore venale delle aree in questione in conformitàalla loro classificazione ed alle caratteristiche proprie dell'attività edilizia ivi consentita» … accoglie…(ndo)… in toto ( non sono nell' an ma anche nel quantum)la pretesa tributaria manifestata dall' E nte , benché positivamente risultasse la necessarietà di ulteriori accertamenti di fatto,in contraddittorio giudiziale,per la relativa liquidazione”; 1.2. va premesso che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'ammissibilità dell'istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le molte, cfr.

Cass. 11 gennaio 2018, n. 442), postulando, l'errore revocatorio, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una desumibile dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concernendo un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice; 1.3. il discrimine tra l'errore revocatorio e l'errore di diritto risiede, invero, nel carattere meramente percettivo del primo e nell'assenza di quell'attività di valutazione che rappresenta, per contro, l'indefettibile tratto distintivo del secondo (cfr.

Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032); 1.4. ne consegue che l'errore revocatorio che «ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice» (cfr.

Cass. n. 9527 del 04/04/2019; Cass. n. 27094 del 15/12/2011); 1.5. ciò posto, l’esame degli atti e le stesse affermazioni dellericorrenti danno conferma del fatto che quest e ultim e non addebita no , in realtà, a questo Giudice di legittimità alcuna svista su dati di fatto, portati al suo esame, produttiva dell'affermazione o della negazione di elementi decisivi per la soluzione della questione proposta, ma sembrano volere suggerire un apprezzamento dellerisultanze processuali divers o da quell o adottat o , laddove si fa rilevare che erroneamente il Collegio aveva ritenuto la «concludenza della liquidazione effettuata dal Comune e, quindi, l’esclusione degli accertamenti di fatto (nemmeno «ulteriori»)» necessari, «ferma la cassazione della sentenza…, a rinviare alla Commissione Tributaria Regionale per la determinazione del quantumesigibile» (cfr. pag. 12 ricorso); 1.6. questa Corte, nell’ordinanza impugnata, hainvero affermato quanto segue:« Infondate, oltre che generiche e non esplicitate in conformità al principio di autosufficienza del ricorso, sono le argomentazioni della controricorrente in ordine alle limitazioni della attività edificatoria, che sarebbero date anche dal vincolo esistentesu una parte del terreno, e della necessità di accertare il reale valore venale del fondo, posto che il Comune ha dichiarato di avere già adottato la relativa delibera di accertamento del valore venale delle aree in questione in conformità alla loro classificazione ed alle caratteristiche proprie della attività edilizia ivi consentita (cfr.

Cass. civ. sez. V, n. 13567/2017). Il ricorso è pertanto da accogliere e cassando la sentenza impugnata può decidersi nel merito, rigettando l'originario ricorso della contribuente…»; 1.7. èdi palmare evidenza, pertanto , che la pronunzia sulla deduzione delle ricorrenti circa la necessità di procedere alla valutazione del valore venale del beneda parte della Commissione tributaria regionale in sede di rinvio,risulta effettivamente e specificamente intervenuta, e si è dunque di fronte all’invocazione di un'errata considerazione e interpretazione delle prove edelle allegazioni delle parti e, quindi, di un errore di giudizio in cui sarebbe incorsaquesta Corte nell’ordinanza in oggetto , come tale non prospettabile in sede di revocazioneex artt. 391 bis e 395 cod. proc. civ.; 1.8. nella specie, l'affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata per revocazione, relativa alla mancata necessità di procedere alla valutazione del valore venale del bene da parte della Commissione tributaria regionale in sede di rinvio, vale a risolvere un punto controverso della causa enon investe una circostanza pacifica, incontrovertibile nella sua esistenza ma attiene alla valutazione degli atti sottoposti al controllo della Corte e che essa abbia correttamente percepito, un errore che si risolve, cioè, in un vizio del ragionamento sui fatti assunti o in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio quando i fatti segnalati abbiano formato, come nella fattispecie oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione (cfr.

Cass. S.U. n. 8528del 02/08/1993 ; conf. Cass. n. 442 del 11/01/2018 ; Cass. n. 23173del 14/11/2016 ) ; 1.9.nella fattispecie, inoltre, non è neppure dato ravvisare alcun errore di valutazione da parte del Collegio , considerato che, come dianzi indicato, l’ordinanza dà atto espressamente delle questioni dedotte con riferimento all’accertamento di valore, rilevando la genericità , oltreché il difetto di autosufficienza, mentre la ricorrente al riguardo nulla ha argomentato o contestato;

2. il proposto ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

3. le spese seguono la soccombenzacon liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quaterdel d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto . Così deciso in