Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinct following a lower court's finding that the case automatically terminated under specific legislative provisions. The plaintiff, Carpe Diem, challenged a tax authority decision asserting that the lawsuit had been properly concluded without a formal denial of the tax assessment. The court upheld the extinction because the statutory conditions for automatic termination were met, leaving the procedural dispute resolved without further adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the law expressly provides for the extinction of proceedings upon the transmission of a document confirming the conclusion of the case, the process terminates automatically and the parties cannot request a hearing to revive it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23474/2022 R.G. proposto da : CARPE DIEM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato CIMINO FILIPPO ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 1606/ 19/ 2022 depositata il 24/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO