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Decreto — n. 17928/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished by successful simplified settlement under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 17928/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished following the successful submission of documentation for a simplified settlement procedure. The taxpayer, Lucana Tractors SRL, had submitted the required forms under Article 1 of Law No. 197/2022, resulting in no formal objection from the tax authority. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The process for tax appeals is automatically extinguished upon the successful submission of documentation for a simplified settlement, terminating the litigation without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinguishment simplified settlement procedure Law 197 2022 process termination costs allocation tax authority objection administrative litigation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.37123/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LUCANA TRACTORS SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati DEL FEDERICO LORENZO, D'ILIO VALERIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n.477/ 02/ 2018 depositata il 21/09/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito internet DICHIARA ESTINTO IL PROCE