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Decreto — n. 17916/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of substantive review on procedural extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 17916/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Stasi Group SRL against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the case extinguished because the tax authority had transmitted the case to the list of concluded proceedings under specific legislative provisions, indicating no formal denial of the tax assessment. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the lower court correctly applied the law to declare the process extinguished without needing to examine the underlying tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The transmission of a tax case to the list of concluded proceedings by the tax authority constitutes a declaration of extinction of the litigation, barring further substantive review of the tax assessment unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural conclusion tax authority list decreto estintivo Cassazione appeal contenzioso tributario arretrati d'imposta imposizione di un gruppo di società

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
8632 / 06 /20 18 , depositata il 0 8 / 10 /20 18 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 198, comma 1, della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, del codice di procedura civile
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12688/2019R.G. proposto da: STASI GROUP SRL, rappresentata e difesadall’Avv. LATELLA STEFANO , contro AGENZIA DELLE ENTRATE– DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI , rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 8632 / 06 /20 18 , depositata il 0 8 / 10 /20 18 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES