Cassation court declares tax appeal dismissed due to procedural extinction after 2020 deadline lapse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The State argued that no valid request for trial processing was filed within the statutory period, while the appellant failed to intervene. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific extinction clause of the 2018 decree, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13, comma 13 of D.L. 23 October 2018, n. 119; Art. 391, para. 3 of the Code of Civil Procedure: When the statutory period for requesting a hearing expires without a valid request, the proceedings are extinguished, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24989/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FUNARI SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati PRINCIPE FRANCESCO DA PAOLA, LUCCI MARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.6598/ 16/ 2017 depositata il 12/07/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivooggetto di ricorso per Cassazione. Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136dell’Avvocatura Generale dello Stato; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione Così deciso in Roma, il 20/06/202