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Ordinanza — n. 17911/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax exemption ruling due to voluntary settlement and withdrawal by the plaintiff.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17911/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal extinct following a voluntary settlement reached between the parties. The Province of Viterbo had challenged a lower court decision granting tax exemption to a municipality, but the Province subsequently withdrew its lawsuit after an amicable agreement was concluded. Consequently, the court applied procedural rules to extinguish the proceedings and offset litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When parties reach an amicable agreement and one party withdraws the appeal, the court must declare the proceedings extinct and compensate litigation costs.

Parole chiave

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voluntary settlement extinction of proceedings amicable agreement litigation costs offset withdrawal of appeal tax exemption dispute procedural extinction pigione del locatario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti; 3.non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;
art. 391 cod. proc. civ
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025
tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P .
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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8601/2023 del ruolo generale, proposto DALLA P ROVINCIA I TALIANA DELLA C ONGREGAZIONE M AESTRE P IE V ENERINI (codice fiscale 02500390584), con sede legale in Roma, alla Via di Casal Boccone n. 220, in persona della legale rappresentante pro tempore Guarnieri Gabriella, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Carmine Grisolia (codice fiscale GRS CMN 71E21 F735 O), con studio (Gerosa Sollima e Associati) sito in Roma, alla Via Virgilio n. 18. - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI V ITERBO (VT)(codice fiscale 80008850564), con sede in via F.

Ascenzi, n. 1, in persona del Sindacopro tempore, dott.ssa Chiara Frontini, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e giusta Determinazione n. 151 del 27 aprile 2023, dall’avv. Giuseppe Pecorilla (codice fiscale R INUNCIA PCR GPP 81A08 H501 T), con studio in Roma, alla via delle Quattro Fontane, n.156. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 4276/7/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 4 ottobre 2022 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio in data 15 marzo 2024;

RILEVATO CHE :

1. con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva il gravame presentato dal Comune di Viterbo contro la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto, in favore della contribuente, il diritto all’esenzione di cui all’art. 7, comma primo, lettera i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, dal pagamento dell’IMU per l’anno 2012, in relazione all’immobile di proprietà della stessa (contraddistinto al Foglio 171, Particella 65, Sub. 1, Cat. B/1);

2. la Provincia Italiana della Congregazione Maestre Pie Venerini impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 4 aprile 2023, formulando tre motivi di impugnazione;

3. il Comune di Viterbo resisteva con controricorso depositato l’8 maggio 2013;

4. con nota depositata il 7 marzo 2024 la ricorrente, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed il Comune ha accettato detta rinuncia; CONSIDERATO CHE :

1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;

2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti; 3.non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa