Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed after court declared case extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished, dismissing the appeal filed by the provincial health service against the tax agency. The lower court had already determined that the case ended automatically under specific provisions of the 2022 law regarding the extinction of litigation proceedings. Consequently, the higher court upheld this procedural termination without addressing the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is extinguished by operation of law, the procedural action is terminated and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21132/2021 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ASP ENNA, rappresentatae difeso dall'avvocato ABBADESSA GIANMARCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST.CALTANISSETTA n.852/072021 depositata il 25/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 16/04/2024