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Ordinanza — n. 17909/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to voluntary settlement and mutual withdrawal of litigation by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17909/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal extinct following a voluntary settlement where the plaintiff withdrew the lawsuit and the defendant accepted the withdrawal. The plaintiff had previously challenged a tax exemption decision, but the parties reached an amicable agreement before the final ruling. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When parties reach an amicable agreement resulting in the withdrawal of the appeal, the court must declare the proceedings extinct and order the mutual compensation of litigation costs.

Parole chiave

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voluntary settlement extinction of proceedings mutual compensation of costs withdrawal of appeal amicable agreement rimborso dell'IVA arretrati d'imposta rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa in
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti; 3.non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;
art. 391 cod. proc. civ
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa in

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025
tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P .
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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8711/2023 del ruolo generale, proposto DAL C OMUNE DI V ITERBO (VT)(codice fiscale 80008850564), con sede in via F. Ascenzi, n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, dott.ssa Chiara Frontini, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e giusta deliberazione di Giunta n. 260 del 9 dicembre 2022, dall’avv. Gesualdo Antonio Pala (codice fiscale PLA GLD 48H04 F975 N). - RICORRENTE – CONTRO la P ROVINCIA I TALIANA DELLA C ONGREGAZIONE M AESTRE P IE V ENERINI (codice fiscale 02500390584), con sede legale in Roma, alla Via di Casal Boccone n. 220, in persona della legale rappresentante pro tempore Guarnieri Gabriella, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.

Carmine Grisolia (codice fiscale GRS CMN 71E21 R INUNCIA F735 O), con studio (Gerosa Sollima e Associati) sito in Roma, alla Via Virgilio n. 18. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 4814/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 2 novembre 2022 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio in data 15 marzo 2024; RILEVATO CHE :

1. con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respingeva il gravame presentato dal Comune di Viterbo avverso la sentenza n. 59/2/2020 con cui la Commissione tributaria provinciale di Viterbo aveva riconosciuto alla suindicata contribuente l’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’anno 2013 in relazione all’immobile di sua proprietà, alla luce del disposto dell’art. 7, comma primo, lettera i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546;

2. il Comune di Viterbo impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 17 aprile 2023, formulando quattro motivi di impugnazione;

3. la Provincia Italiana della Congregazione Maestre Pie Venerini resisteva con controricorso depositato il 26 maggio 2013;

4. con nota depositata il 6 marzo 2024 il Comune, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la Provincia Italiana della Congregazione Maestre Pie Venerini ha accettato detta rinuncia; CONSIDERATO CHE :

1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;

2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti; 3.non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa in