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Decreto — n. 17903/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 17903/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination provisions of the new legislative framework. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, thereby satisfying the statutory conditions for extinction. Consequently, the higher court upheld this procedural outcome, ruling that the process ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the designated list for accelerated extinction automatically terminates the proceedings, barring further action unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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automatic extinction legislative termination procedural dismissal case list insertion civil procedure law contenzioso tributario crescita in giudicato della tassazione assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7304/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VISCONTI SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3197/04/2020 depositata il 28/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE