Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinguished lawsuit due to automatic termination rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished, ruling in favor of the Revenue Agency against the taxpayer. The lower court found that the case terminated automatically under specific legislative provisions regarding the reduction of litigation times for tax disputes. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The procedure for tax disputes extinguishes automatically upon the transmission of the list of cases, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7465/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ERRE IMMOBILIARE DI ALDO RAMAZZOTTI C SNC, rappresentato e difeso dall'avvocato MICCI MANOLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.18/ 05/ 2019 depositata il 18/01/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES