Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to voluntary settlement payment by taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by the tax agency against a lower court's decision to extinguish the proceedings. The taxpayer voluntarily submitted a request for an expedited tax definition and paid the outstanding amount, prompting the tax authority to acknowledge the resolution. Consequently, the court ruled that the legislative purpose of terminating the litigation was achieved, thereby formally closing the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a taxpayer voluntarily requests an expedited tax definition and pays the due amount, the court must immediately extinguish the proceedings to realize the legislative ratio, with procedural costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15834/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MAC SRL, rappresentata e difesa dal dottor MAURIZIO BRACCONI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.6969/ 11/ 2017 depositata il 30/11/2017. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; considerato che alla luce di tale richiesta dell’Agenzia delle entrate non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 22/05/202