Cassation court dismisses appeal on waste tax exemption for Pontifical Institute Biblico based on external res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by AMA against a lower court ruling that denied waste tax exemption to the Pontifical Institute Biblico. The court held that the lower court's decision was legally sound but required correction regarding the specific statutory basis for the exemption, which now derives from a newer law applicable to pending cases. Consequently, the court ruled that the external res judicata effect of the final judgment bars re-examination of the established facts and legal qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 2-bis, d.l. n. 146/2021; In waste tax matters, immovable property dedicated to the Pontifical Institute Biblico is exempt, and the principle of external res judicata prevents re-examination of facts and legal qualification already settled in a final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 11 484 / 20 1 7 propost i da: AMA -Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma —, con sede in Roma, alla Via Calderon de la Barca n. 87 ( C.F. : 05445891004 ), in persona dell’amministratore u nico e legale rappresentante, Avv. Antonella Giglio, nominato con verbale dell'Assemblea ordinaria del 16.11. 2016 , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente , da gli Avv.ti Fabio Litta (C.F.:LEFFBA59R10H501Q; PEC : avvfabio.litta@pec.amaroma.it; Fax : 0651692753) e Stefano Scicolone (C.F.:SCCSFN66D19H501D;
PEC : avvstefano.scicolone@pec.amaroma.it ; Fax: 06 51692753) dell’Ufficio legale ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio legale medesimo di Via Calderon de la Barca n. 87, giusta procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Preavviso fermo amministrativo autovettura – Esenzione immobili adibiti a sede del Pontificio Istituto Biblico PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO (C.F.: 80419230588 ) , con sede legale in Roma, alla Via della Pilotta n. 25, in persona del rettore e legale rappresentante Padre MICHAEL FRANCIS KOLARCIK(C.F.: KLR MHL 5OR10 Z4010, nato a New Westminster (Canada) il 10ottobre 1950, rappresentato e difeso dall'Avv.GABR IELE ESCALAR (C.F.:
SC L G RL 62E12 H501R ) , nato a Roma il 12 maggio 1962 ( indirizzo pe c : gabrieleescalar@ordineavvocatiroma.org), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimoin Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 11 (tel.:0636001069; fax : 063223294 ); - controricorrente - e Agenzia delle Entrate-Riscossione; -intimata – - avverso l a sente nza n. 6559 / 20 1 6 emessa d a l la C TR del Lazio in data 31/10/2016e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. L’AMA –Azienda Municipale Ambiente s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione, fondato su cinque motivi, della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 31 otto bre 201 6 n. 6559/2016, la quale, in una controversia avente ad oggettol'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo di autovettura emesso, nei confronti del "Pontificio Istituto Biblico" , da Equitalia Sud a seguito del mancato pagamento di tre cartelle TARI relativ e agli anni 2007, 2008, 2009, 2010e 2011, ha rigettato l'appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso lasentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 18542/2015.
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, affermando che, in base all’art. 16 del Trattato Lateranense, erano esenti da tributi, tra gli altri, gli immobili adibiti a sede del Pontificio Istituto Biblico, che con l’accordo bilaterale tra Italia e Santa Sede consacrato nel verbale del 20.4.2006 erastato affermato il principio generale della notifica per via diplomatica degli atti tributari italiani diretti agli enti della Santa Sede e che la notifica del preavviso di fermo e delle sottese cartelle (non impugnate) effettuata in violazione del detto accordo configurava un’ipotesi di insanabile inesistenza della notificazione, come tale non suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.
Il Pontificio Istituto Biblico ha resistito con controricors o . L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., già Equitalia Sud s.p.a.) non ha svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale il Pontificio Istituto Biblico ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 1, Trattato lateranense dell’11.2.1929, 1 l. n. 810/1929 e 2 l. n. 137/2016 (di esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale stipulata l’1.4.2015), in relazione all’art. 6 della medesima Convenzione, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che alla base dell’imposta Tarsu vi è la produzione ed il conferimento di rifiuti, costituendo regola generale la sottoposizione alla tassa rifiuti di tutti coloro che occupano o detengono o possiedono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato, sicchè nell’esenzione di cui all’art. 16 citato non poteva rientrare altresì la tassa rifiuti per cui è controversia.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 137/2016 (di esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale stipulata l’1.4.2015), in relazione agli artt. 7 e 13 della medesima Convenzione, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che nel Processo Verbale del 20.4.2006, con il quale era stato confermato l’accordo raggiunto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede sulle modalità di notifica degli atti tributari, la Santa Sede aveva accettato il principio del buon fine delle notifiche già effettuate.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., per aver la CTR, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, statuito anche sulla inesistenza della notifica delle cartelle, nonché 2909 cod. civ. e 56 d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR affermato, in violazione del giudicato interno, l’inesistenza della notifica, oltre che del fermo amministrativo, anche delle sottese cartelle, il tutto con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione della mancata impugnazione, da parte dell’intimato, dei regolamenti comunali della tariffa rifiuti.
5. Il primo motivo è infondato, con conseguente assorbimento dei restanti, sebbene la motivazione della sentenza, conforme al diritto quanto al dispositivo, debba essere corretta ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ.. L'art. 16 del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810, stabilisce che gli immobili nella stessa norma elencati e adibiti a sedi di Istituti Pontifici non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.
Tale principio ha trovato esecuzione con l'art. 6 della citata Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, a tenore del quale: «1. In attuazione dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano, sottoscritto l'11 febbraio 1929, gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato stesso non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sono esenti da tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessità di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione.
2. La presente disposizione si applica anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato». Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4027; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2019, n. 7153; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2021, n. 13375), l'art. 16 del Trattato Lateranense è una "norma programmatica" che impegna lo Stato a darvi attuazione. A tanto lo Stato ha provveduto, ad esempio, per quanto riguarda l'imposta sui redditi (art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, il quale stabilisce l'esenzione degli immobili in questione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'esenzione dei relativi incrementi di valore dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), la dichiarazione e l'accertamento catastale (artt. 6, comma 3, lett. e, del R.d.l. 13 aprile 1939 n. 652 e 38, comma 2, lett. b, del regolamento per la formazione del N.C.E.U. di cui al d.P.R. 1 aprile 1949 n. 1142, i quali stabiliscono l'esenzione degli immobili in questione dalla dichiarazione e dall'accertamento degli immobili urbani) e l'ICI (art. 7, comma 1, lett. e, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il quale stabilisce l'esenzione degli immobili in questione dall'imposta comunale sugli immobili), ma non aveva, fino al 2021 almeno, fatto altrettanto per quanto riguardava la tassa sui rifiuti, con ciò convalidando l'ipotesi che l'esenzione di cui trattasi concerneva esclusivamente le imposte che gravano sui redditi degli immobili in questione (in termini:
Cass., Sez. 6-5, 18 maggio 2021, n. 13375, con riguardo al medesimo contribuente; conf. Cass. n. 41533/2021). Né potevafondatamente sostenersi che la sopravvenienza dell'art. 6 della citata Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale - con la peculiare precisazione «senza necessità di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione» -avesse escluso la necessità per lo Stato di adottare una specifica norma di favore per ciascun tributo.Per cui, l'eventuale carenza di una espressa disposizione di attuazione non sarebbe stata più di ostacolo al riconoscimento dell'esenzione dalla TARI per gli immobili degli enti della Santa Sede.
Invero, come è stato già osservato da questa Corte, a prescindere dalla natura meramente programmatica dell'art. 16 del Trattato Lateranense, l'art. 6 della citata convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale non è applicabile al caso di specie, attesa la natura della tassa sui rifiuti, che non colpisce l'immobile, ma ha la valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicché la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la ratio dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni (in termini:
Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7153 - nel medesimo senso, con riguardo alla natura della tassa sui rifiuti: Cass., Sez. 5, 14 marzo 2012, n. 4027; Cass., Sez. 6-5, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 6-5, 18 maggio 2021, n. 13375). Difatti, la tassa sui rifiuti - nonostante le alterne vicende che l'hanno vista passare da tributo a tariffa e da tariffa a tributo nell'evoluzione normativa che ne ha caratterizzato la disciplina dal d.P.R. 15 novembre 1993 n. 507, al d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, infine, al d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 - ha avuto sempre, e in particolare a partire dalla disciplina dettata con il c.d. "decreto Ronchi" (d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22), una valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, articolandosi in una "quota fissa", commisurata alle necessità pubbliche di erogazione del servizio, ed in una "quota variabile", commisurata ai rifiuti prodotti (in termini:
Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4027; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2017, n. 13740; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2019, n. 7153; Cass., Sez. 5^, 23aprile 2020, n. 8087; Cass., Sez. 6-5, 18 maggio 2021, n. 13375). Aggiungasi che l'edificio in questione, essendo adibito a sede di «un centro di alti studi della Sacra scrittura nella città di Roma per promuovere il più efficacemente possibile la dottrina biblica e tutti gli studi connessi secondo lo spirito della Chiesa cattolica» (secondo la definizione della lettera apostolica Vinea Electa di Papa Pio X del 7 maggio 1909), non è un edificio destinato al culto (edifici che l'art. 10, comma 3, del "Regolamento per la applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma", approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 3 marzo 2003 n. 24, esclude dal calcolo delle superfici, ma sempre perché ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti») e, in assenza di una specifica norma di legge o regolamentare, non è sufficiente ai fini dell'esenzione dalla tassa dei rifiuti la condizione soggettiva considerata nella richiamata (e sotto questo profilo inattuata) norma del Trattato Lateranense (in termini:
Cass., Sez. 6-5, 18 maggio 2021, n. 13375, con riguardo al medesimo contribuente). 5.1. Rispetto alla situazione descritta è sopravvenuto, nella pendenza del presente giudizio, un intervento normativo, vale a dire il d.l. 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, il cui comma 2-bis ha stabilito che La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810. (tra i quali rientra anche l’immobile adibito a sede del Pontificio Istituto Biblicoin virtù del richiamo espresso effettuato a tale ente all’art. 16 del Trattato fra Santa Sede ed Italia, che fa riferimento agli “immobili … adibiti a sedi” degli “Istituti pontifici”, tra i quali l’“Istituto Biblico”.), laddove il successivo comma 2-ter ha precisato che La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato .
In tema di ricorso per cassazione, è consentito alla parte invocare la violazione di disposizioni legislative emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, avendo il giudizio di legittimità ad oggetto la conformità della decisione adottata dal giudice dell'appello all'ordinamento giuridico (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 29099 del 18/12/2020). Inoltre, con sentenza n. 547/2022, R.G.A. n. 3157/2020, depositata il 18 gennaio 2022 e passata in giudicato, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha integralmente annullato l’intimazione di pagamento nr. 09720199081448992 emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riconoscendo che la pretesa impositiva avanzata da AMA nei confronti del Pontificio Istituto Biblico (avente ad oggetto l’immobile adibito a sua sede) concernente la TARI per annualità dal 2002 al 2014, ivi inclusi dunque i periodi d’imposta oggetto del presente giudizio, deve ritenersi definitivamente infondata e l’imposta di cui è intimato il pagamento definitivamente non dovuta per il fatto che “la descritta norma” sopravvenuta paralizza qualsiasi pretesa impositiva inerente allaTassa rifiuti non coperta dal giudicato … con l’effetto che vengono a decadere ope legistutti i titoli presupposti su cui di basava l’intimazione impugnata.
E’ noto che, qualora un giudizio, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20816 del 30/09/2020;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2387 del 24/01/2024). Inoltre, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, quali, appunto, il riconoscimento in favore del contribuente del diritto ad un'esenzione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21395 del 15/09/2017; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18923 del 16/09/2011).
Per completezza espositiva, va evidenziato che il principio di intangibilità del giudicato riveste una tale importanza, sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea che in quelli nazionali, che la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che il diritto dell'Unione Europea non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, nemmeno se ciò permetterebbe di risolvere una situazione di contrasto tra il diritto nazionale e quello dell'Unione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9127 del 06/05/2015).
Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: In tema di tassa sui rifiuti, gli immobili adibiti a sede del Pontificio Istituto Biblico sono esenti da imposta, in virtù dell’art. 5, comma 2-bis, d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, applicabile, sulla base del successivo comma 2-ter, anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato . 5.2. Avendo il giudice di appello ritenuto che con l’art. 6 della legge n. 137/2016 si sarebbe data completa attuazione alla previsione di cui all’art. 16 del Trattato del Laterano, avuto riguardo anche alla tassa rifiuti, la motivazione della sentenza, pur essendo il relativo dispositivo conforme al diritto, va corretta nel senso di precisare che l’esenzione dell’immobile adibito a sede del Pontificio Istituto Biblico quanto alla tassa sui rifiuti deriva dall’art. 5, comma 2-bis, d.l. n. 146/2021 (conv. in l. n. 215/2021), applicabile retroattivamente ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Sussistono giusti motivi, rappresentati dallo ius superveniens e dal giudicato esterno formatosi in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza