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Decreto — n. 17800/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed due to lack of opposition; process extinguished by law upon submission of documents.

Numero d'incarto Decreto — n. 17800/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because the plaintiff submitted the necessary documentation for a simplified tax settlement without raising any objections. The defendant, a parish, did not file a denial or contest the claim, leading the court to apply the statutory provision that terminates proceedings upon such submission. Consequently, the case was dismissed, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a taxpayer submits all required documents for a simplified tax settlement without filing a denial, the civil procedure is automatically extinguished by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax settlement procedure extinction lack of opposition tax administration civil procedure law

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6608/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI VENEZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GATTAMELATA STEFANO,unitamente agli avvocati IANNOTTA ANTONIO, ONGARO NICOLETTA contro PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato PANZARANI MASSIMO, unitamente agli avvocati D'AMBROSI FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.1038/03/2021 depositata il 20/08/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO IL PROCES