Cassation court dismisses tax appeal for mixing procedural inadmissibility with substantive merit on land value issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision regarding land capital gains tax. The taxpayer argued the land was undevelopable and that the sale price should determine the gain rather than the assessed market value. The court found the appeal inadmissible because it improperly mixed procedural defects with a new substantive argument not raised in lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Court of Cassation cannot examine the merits of a case when the appeal is inadmissible due to the mixing of procedural and substantive issues or the introduction of new arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 16 477 / 20 17 R.G. propost o da : Filippo Cannì (C.F.: CNNFPP48S15D960F), rappresentat o e difes o , in virtù di procura specialea margine del ricorso, dall’Avv. Michele Aliotta , con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF r.g. n. 16477/2017a.c. 4 / 6 /202 4 Cons. est.
Angelo Napolitano –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ. DIST.CALTANISSETTAn. 4 433 / 7/ 20 1 6 , depositat a in data 1 9 / 1 2 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 4 giugno 2024 ; Rilevato che: Filippo Cannì (d’ora in poi, anche “il ricorrente”o “il contribuente”) , in data 25/8/2011, ricevette la notifica dell’avviso di accertamento dell’imposta sui redditi n. TYQ05C801033, relativo alla tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno con atto del 30 giugno 2006 per un ammontare di euro 283.644.
Impugnato l’atto in primo grado, l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Caltanissetta, si costituì in giudizio contestando le doglianze avversarie, non considerando il chiarimento rilasciato dal settore edilizia ed urbanistica del Comune di Gela sul certificato allegato all’atto di compravendita, nel quale si indicava che il terreno non era edificabile, in quanto vi erano dei vincoli non modificabili dal piano regolatore o da altri strumenti urbanistici. La C.T.P. di Caltanissetta accolse il ricorso. Propose appello l’Agenzia delle Entratee la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado sulla base del motivo che l’edificabilità di un terreno dovesse essere valutata al momento dell’adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune, a prescindere dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. r.g. n. 16477/2017a.c. 4 / 6 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che:
1. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 4 e 5 (recte: n. 4 e 5) e dell’art. 112 c.p.c.”, da esaminare per primo per motivi di ordine logico, il contribuente si duole che la C.T.R. non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, avendo la corte di secondo grado esaminato direttamente il merito dell’impugnazione proposta dall’Ufficio. (N.B., l’ordine dell’esame dei motivi va invertito, essendo questo un motivo di rito da esaminare prima del precedente.
Rimedierò nella bozza definitiva di ordinanza) 1.1. Il motivo è infondato. Anche a prescindere dalla considerazione che la eccezione di inammissibilità dell’appello non sia rimasta non decisa, potendosi ritenere che la C.T.R. l’abbia implicitamente decisa in senso favorevole per l’amministrazione appellante, questa Corte, con giurisprudenza consolidata, afferma che “in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura” (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 1030 del 10/01/2024, Rv. r.g. n. 16477/2017a.c. 4 / 6 /202 4 Cons. est.
Angelo Napolitano 670205 – 01; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6302 del 25/02/2022, Rv. 663885 -01).
2. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ”, il contribuente , dopo aver riportato il passo della sentenza d’appello nel quale la C.T.R. ha affermato che ai fini dell’edificabilità di un terreno rileva la sua qualificazione nel piano regolatore generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, richiama la risalente giurisprudenza di questa Cortesecondo la qualeun conto è il valore venale di un terreno ai fini dell’imposta di registro; un altro conto è il prezzo di cessione di un terreno incassato dal venditore.
Si tratta di due nozioni diverse, tali che la presunzione di corrispondenza tra il valore venale e il prezzo corrisposto al venditore può essere vinta dalla prova contraria del contribuente. Nella sua più recente giurisprudenza, questa Corte ha, anzi, chiarito che ai fini della ripresa di una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno non basta allegare il valore venale dell’area, in quanto occorrono ulteriori elementi di fatto idonei a lasciar inferire che il prezzo incassato dalla vendita è maggiore di quello dichiarato. Nell’ultima parte del motivo in esame, il contribuente mette in evidenza la non edificabilità del terreno oggetto di compravendita, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., affermando infine che la plusvalenza debba determinarsi sulla base del prezzo di cessione incassato dal venditore, non sulla base del valore venale del terreno stimato dall’Agenzia delle Entrate. 2.1.Il motivo è inammissibile.
Esso mescola due diverserationes decidendi: la nozione di edificabilità di un terreno e il rapporto tra il corrispettivo della cessione di un terreno r.g. n. 16477/2017a.c. 4 / 6 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano edificabile, ai fini dell’Irpef, e il valore venale dello stesso , ai fini dell’imposta di registro. Con riferimento all’edificabilità del terreno, il motivo proposto aggredisce la sentenza invocando la violazione dell’art. 2697 c.c. che stabilisce i princìpi di riparto dell’onere della prova tra i contendenti in causa; ma così facendo devolve a questa Corte, inammissibilmente, un giudizio di merito che è estraneo ai suoi compiti istituzionali.
Con riferimento all’identificazione del prezzo di cessione del terreno con il valore venale dello stesso, la censura è nuova: la questione non viene affrontata nella sentenza impugnata e, con il motivo di ricorso in esame, il contribuente ha omesso di dedurre che sin dal ricorso di primo grado aveva posto la questione della portata inferenziale del valore venale del terreno stimato dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla determinazione dell’effettivo corrispettivo di cessione dello stesso incassato dal venditore ( ex multis , Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019, Rv. 656036 -01).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Filippo Cannì al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro millequattrocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. r.g. n. 16477/2017a.c. 4 / 6 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ