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Decreto — n. 17791/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of opposing party's objection to termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 17791/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished because the opposing party failed to object to the termination of proceedings. The lower court had dismissed the case under specific legislative provisions allowing for automatic termination when no objection is raised. Consequently, the procedural action was formally ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-198 della legge n. 197 del 2022; When a party requests the extinction of proceedings and the other party does not file a timely objection, the court must declare the process extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction lack of objection termination of suit civil procedure law automatic dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186-198 della legge n. 197 del 2022
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
548 / 04 /20 20 , depositata il 1 8 / 08 /20 20 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27476/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE– DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI , rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro ASG SUPERCONDUCTORS SPA e PARAMED SRL, rappresentati e difesi dagli Avv. D’AYALA VALVA FRANCESCO e DOMINICI REMO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. LIGURIA n. 548 / 04 /20 20 , depositata il 1 8 / 08 /20 20 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevata la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere formulata dall’Avvocatura Generale dello Stato, nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE