Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17783/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax litigation extinguished due to successful use of simplified settlement procedure under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17783/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer utilized the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018. Veselka SRL and La Rosa SRL submitted a request for settlement and paid the required rates, while the tax agency failed to notify a denial or file a counter-claim within the statutory deadlines. The court ruled that the procedural perfection of the settlement by one co-obligant benefits the other and that the specific nature of the judgment precludes the application of standard costs rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 6 co. 14 d.l. 119/2018: The extinction of proceedings due to the successful exercise of the simplified settlement procedure by one co-obligant produces effects in favor of the other co-obligant, and the specific nature of the judgment excludes the application of the rule requiring the losing party to pay the uniform contribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax litigation extinction co-obligant benefit uniform contribution waiver D.L. 119/2018 tax registration duties procedural extinction ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13
Va, pure, precisato che la definizione della lite perfezionata dal singolo coobbligato, giova in favore degli altriai sensi dell’ art. 6 co.
Art. 6 co. 14 d.l. 119/2018
Va, pure, precisato che la definizione della lite perfezionata dal singolo coobbligato, giova in favore degli altriai sensi dell’ art. 6 co. 14 d.l. 119/2018.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.18358/2018 R.G. proposto da : VESELKA SRL, LA ROSA SRL, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE LIBIA 25 C/O STUDIO TIGANI SAVA BONTEMPI, presso lo studio dell’avvocato BONTEMPI LUCA (BNTLCU71P01D653K) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO (VNNMZV67L06H769J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. delle MARCHE n. 177/2018depositata il 27/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024dal Consigliere FABIO DI PISA Sentiti il P.G. ed i procuratori delle parti presenti che hanno chiesto dichiararsi estinto il giudizio; FATTI DI CAUSA 1. La società Veselka s.r.l. e la società La Rosa s.r.l. hanno impugnato, sulla base di due motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 177/6/2018, depositata in data 27 marzo 2018 e notificata in data 23 aprile 2018, in forza della quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalle società contribuenti avverso un avviso di liquidazione in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali.

2. L’ Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve, in via preliminare, darsi atto che, come risulta dalla documentazione versata in atti, la società Vaselka s.r.l. si è avvalsa della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio (articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13),comprovando il pagamento delle rate stabilite dall’amministrazione ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio.

2. L’ art.6 del d.l. in esame, per quel che qui rileva, dispone che: - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020» (comma 10); - «l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13).

Poiché l’ufficio nulla ha dedotto e risulta, da un lato, che la parte contribuente Veselka s.r.l. ha trasmesso all’Amm.ne Finanziaria la relativa domanda di definizione ed eseguito il versamento dovuto e, dall’altro, che non è stato notificato diniego, né presentata la menzionata istanza di trattazione agli specifici fini di cui all’art.6 cit., la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata. Va, pure, precisato che la definizione della lite perfezionata dal singolo coobbligato, giova in favore degli altriai sensi dell’ art. 6 co. 14 d.l. 119/2018.

La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 1 3, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto dellaproposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio ; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 10 aprile 2024 Il Consigliere relatore Il Presidente (Fabio Di Pisa ) (Oronzo De Masi)